PROPOSTA DI STATUTO
APPROVATA DAL COMITATO COSTITUENTE
F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI

TITOLO I° - COSTITUZIONE, PRINCIPI E SCOPI

Art. 1
1) È costituito con sede in Roma, il F.A.I. Forum Artisti Interpreti.
2) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti è un’associazione sindacale nazionale di artisti interpreti professionisti (Attori, Ballerini, Cantanti) che nelle varie forme produttive dello spettacolo prestano la loro opera professionale artistica traendone in parte o in tutto il loro reddito personale sia in forma autonoma sia in forma subordinata.
3) Esso ha carattere sindacale, sociale, artistico, culturale e promozionale.
4) Gli obiettivi, gli scopi, le attività del F.A.I. Forum Artisti Interpreti sono in conformità al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2
1) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti aderisce alla FISTel CISL secondo i dispositivi del Patto di affiliazione.
2) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti, tramite la FISTel CISL, aderisce agli organismi internazionali di settore aderenti alla Confederazione Europea dei Sindacati C.E.S.

Art. 3
1) Principi e obiettivi del F.A.I. Forum Artisti Interpreti, in conformità all’Art. n. 5 – comma 1 del DLGS. 460/1997 1, sono:

a) Promuovere l’istituzione d’un elenco di artisti interpreti che praticano professionalmente l’attività di artista interprete, e che riconosca pubblicamente la sua “attività professionale”, e che valorizzi e incentivi l’occupazione lavorativa su basi professionali e la qualificazione professionale;
b) La tutela e la dignità culturale, professionale, morale ed economica dei propri associati e di tutti gli artisti interpreti professionalmente riconosciuti, nella società italiana ed europea e nei diversi settori produttivi dello spettacolo e della comunicazione;
c) La tutela della salute degli artisti interpreti nel loro spirito e nel loro fisico, promuovendo e sostenendo un efficace sistema di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro, nei teatri, negli studi cine-televisivi, negli studi di registrazione, negli spazi culturali di spettacolo e in ogni luogo ove si verifichi la produzione e/o la vendita di spettacoli;
d) La garanzia di un equo sistema di assistenza e previdenza sociale;
e) La diffusione, organizzata istituzionalmente, del patrimonio artigianale e culturale dello Spettacolo, nelle sue molteplici espressioni, in tutti i gradi della scuola italiana;
f) La formazione e riqualificazione professionale dei propri associati;
g) La massima protezione e tutela dei diritti connessi al diritto d’autore, anche promuovendo l’ampliamento e il miglioramento delle leggi vigenti;
h) Promuovere la vigilanza sulla diffusione di prodotti audiovisivi al fine di garantire alle produzioni nazionali ed europee una congrua ed equa distribuzione e diffusione;
i) Promuovere iniziative sindacali per una congrua promozione delle attività teatrali nelle programmazioni televisive, anche incentivando la creazione di canali espressamente congegnati per una produzione teatrale televisiva;
l) Promuovere iniziative sindacali presso i Ministeri e gli Enti competenti al fine di incentivare il naturale ricambio generazionale nelle attività di spettacolo.

2) Gli scopi di cui sopra potranno essere realizzati dal F.A.I. Forum Artisti Interpreti mediante le seguenti iniziative, in conformità all’Art. n. 5 – comma 2 del DLGS 460/19971:

a) La contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro, sia subordinati sia autonomi, degli artisti interpreti nei settori di produzione dello spettacolo (Teatro, Cinema/Audiovisivi, Doppiaggio, Locali pubblici, etc) unitamente e in accordo con la FISTel CISL alla quale il FAI è affiliato;
b) L’assistenza diretta, su delega specifica, nelle vertenze con i datori di lavoro, seguendo le normative di legge;
c) Accordi di collaborazioni, a titolo gratuito, con studi professionali per l’interpretazione delle leggi fiscali e contributive e la loro consultazione, nonché per assicurare servizi di materia fiscale ai singoli associati; accordi, a titolo gratuito, con studi legali ai fini dell’assistenza legale dei propri associati e ai fini delle interpretazioni delle leggi riguardanti i rapporti di lavoro e la materia dello spettacolo;
d) Accordi con enti assicurativi per una maggiore tutela della salute dei singoli artisti interpreti associati, in caso di malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione parziale e totale, ad integrazione dell’assistenza pubblica;
e) la partecipazione, ove prevista dalle leggi e dai regolamenti, negli organismi previsti nelle amministrazioni statali, regionali e locali e nelle istituzioni ed enti previsti per lo spettacolo;
f) Lo sviluppo d’una politica attiva nell’avviamento e collocamento al lavoro, nella formazione professionale, nella previdenza, nell’assistenza e nella sicurezza sul lavoro, concertando con gli Enti preposti l’adeguamento e l’aggiornamento delle normative;
g) una efficace, continua e propositiva concertazione con l’IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori);
h) la sollecitazione di provvedimenti legislativi nei settori e nelle materie di interesse degli artisti interpreti e nelle strutture in cui il loro lavoro si svolge;
i) la costituzione e/o la collaborazione di/con centri di documentazione storica che siano strumento continuo di conoscenza e di aggiornamento;
j) l’organizzazione, senza fini di lucro, anche in collaborazione con altre associazioni culturali e professionali, di convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, che interessino lo spettacolo e la cultura, le tematiche e il lavoro degli artisti interpreti;
k) le relazioni con le altre associazioni culturali e professionali dello Spettacolo e della Cultura;
l) Le relazioni internazionali e l’affiliazione alle organizzazioni internazionali degli artisti interpreti anche tramite le organizzazioni similari internazionali e la partecipazione ai dibattiti, alle conferenze, ai seminari internazionali e nazionali.
m) Fornire ai propri associati, nei limiti possibili dell’informazione, tempestive informazioni sulle audizioni, sulle produzioni in preparazione, sulle prospettive di lavoro;
n) La sensibilizzazione degli organi di stampa ai fini d’una maggiore e qualificata informazione sulle produzioni di spettacolo e sulla cultura dello spettacolo in genere;
o) L’organizzazione, senza fini di lucro, di corsi di formazione e riqualificazione professionale e seminari riguardanti la categoria, riservati ai propri associati;
p) L’organizzazione, senza fini di lucro, di audizioni e provini su parte riservati ai propri associati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite l’allestimento di rassegne e di incontri periodici;
q) L’organizzazione di un sito Internet adeguatamente costruito e contenente le informazioni sindacali, culturali e sociali riguardanti la categoria e, a scopo promozionale e professionale, le schede degli associati qualora ne abbiano permesso la pubblicazione.

Art. 4
Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti considera importante il pieno conseguimento dell’unità associativa e sindacale degli artisti interpreti, come strumento di beneficio complessivo per la categoria.
A tale scopo il F.A.I. è teso a praticare una politica sindacale assieme alle altre organizzazioni sindacali degli artisti-interpreti, ricercando e proponendo punti di accordo possibili e praticabili.

Art. 5
1) Il F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI attua, in piena autonomia, la sua linea associativa culturale e sociale. Nelle politiche contrattuali collettive si rapporta e si raccorda con la FISTel CISL alla quale è affiliato. Elabora con la FISTEL CISL linee concordate d’intervento. Afferma la propria piena autonomia di valutazione e di condotta nei confronti delle istituzioni e dei soggetti politici.
2) A tutte le riunioni degli organi del F.A.I. Forum Artisti Interpreti possono liberamente partecipare i rappresentanti della FISTel CISL.

TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 6
1. Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti è organizzato sulla massima partecipazione dei suoi associati. Gli artisti interpreti dei Paesi della Comunità Europea possono associarsi al F.A.I. Forum Artisti Interpreti.
2. L'associazione al F.A.I. Forum Artisti Interpreti è volontaria e si effettua:

a) con la compilazione della scheda professionale/anagrafica nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3, e sue successive modificazioni;
b) con la consegna del proprio curriculum professionale e con la consegna delle proprie fotografie qualora gli associati abbiano dato l’autorizzazione a pubblicare sul sito internet la scheda professionale;
c) con l’acquisto della tessera FAI (permanente) e della tessera confederale della FISTel (annua);
d) con il pagamento della quota sociale annua il cui costo è annualmente stabilito dal Comitato Direttivo. La quota annuale è valida per dodici mesi consecutivi a partire dalla data del versamento.

3. La quota annuale sociale dà la facoltà di usufruire dei servizi offerti dal F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI e dalla FISTel per l’intero periodo della sua validità.
4. L’ammissione a socio è condizionata dai seguenti criteri essenziali:

a) Conoscenza del presente Statuto;
b) Qualifica professionale del richiedente, conseguita secondo le norme stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, dalle norme di qualificazione vigenti nei Paesi Europei;
c) Qualifica professionale conseguita nelle scuole e accademie riconosciute in Italia e nei Paesi europei o dalle Regioni o dagli Enti Locali;
d) Qualifica professionale conseguita presso scuole private italiane, europee e di altri paesi, di rilevante carattere professionale e pubblicamente riconosciuto;
e) Qualifica d’allievo quando si dimostri:
- d’aver partecipato ad uno o più spettacoli teatrali, riprese cinematografiche o audiovisive in genere od essere in procinto a parteciparvi avendo sottoscritto un regolare contratto di scrittura,
- di frequentare una scuola di formazione pubblica o privata, di rilevanza nazionale o internazionale, di rilevanza locale;
f) Nei casi di cui alle lettere d) ed e) la domanda d’iscrizione è valutata discrezionalmente dalla Segreteria ed è sottoposta al parere del Comitato Direttivo;

5. Ogni associato partecipa in parità di diritti, personalmente o per mezzo di delega, espressamente affidata ad altro associato, alle decisioni assembleari del Forum e può essere nominato negli organi direttivi;
6. Nel F.A.I. Forum Artisti Interpreti è garantita la libertà di espressione, il rispetto delle opinioni e della fede religiosa di ciascuno, senza pregiudizi e restrizioni di etnia, di condizione ed orientamento sessuale, di appartenenza politica;
7. Ogni associato al F.A.I. ha il diritto di esprimere la propria opinione sulla formazione degli organi direttivi, senza pregiudicare e offendere le singole personalità;
8. Ogni associato può candidarsi nella lista o nelle liste eventualmente presentate all’assemblea congressuale.
9. Ogni associato è libero di recedere in qualsiasi momento dalla condizione di associato, inviando una comunicazione scritta raccomandata alla Segreteria. Il mancato pagamento della quota sociale annua e/o dei contributi sindacali sono considerati come volontario recesso. È tollerato un ritardo massimo di quattro mesi.

Art. 7
1. Tutte le cariche sono elettive; esse sono volontarie e non sono fonte di reddito per i singoli membri.
2. Sono Organi direttivi del FAI FORUM ARTISTI INTERPRETI:

a. L’Assemblea Congressuale,
b. Il Comitato Direttivo,
c. La Segreteria Nazionale.

3. Sono Organi di controllo del FAI:

a. Quelli previsti dallo Statuto della FISTEL CISL (Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probi Viri)

4. Sono Organi consultivi del FAI:

a. Le Assemblee periodiche locali e/o nazionali;

5. Sono Organi onorifici del FAI:

a. La Presidenza Ad Honorem;

Art. 7 - L’Assemblea Congressuale
1) Sono compiti dell’Assemblea Congressuale, in quanto massimo organo del FAI:

a) Indicare le linee generali, culturali e sociali, del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI.
b) Nominare il Comitato Direttivo.
c) Nominare la Segreteria su proposta del Comitato Direttivo
d) Nominare il Segretario Generale su proposta della Segreteria.
g) L’Assemblea Congressuale può direttamente presentare, con l’adesione di almeno il 30% dei presenti, le proposte per le nomine di cui alle lettere c), d) del presente comma 1)

2) L’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle adesioni e/o convenzioni con organizzazioni nazionali ed internazionali, sullo scioglimento del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI; tali decisioni sono valide:
- se, in prima votazione, ottengono la maggioranza qualificata dei due terzi più uno (sessantasei per cento più uno) dei presenti,
- se, in seconda e ultima votazione, ottengono la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti
Tra una votazione e l’altra deve intercorrere uno spazio di tempo non inferiore ai venti minuti. In questo periodo il Presidente dell’Assemblea può, a sua discrezione, avviare il dibattito sulle proposte in votazione.
3) L’Assemblea Congressuale è convocata dal Segretario Generale ogni quattro anni e straordinariamente ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno il trenta per cento degli associati.
4) La convocazione dell’Assemblea Congressuale e il relativo Regolamento sono comunicati dalla Segreteria almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea. Tali informazioni sono trasmesse agli associati tramite almeno tre delle seguenti modalità:

a) affissione della convocazione sulla bacheca della sede o per posta,
b) I bollettini di informazione,
c) Fax o e-mail,
d) Pubblicazione sul sito web.

5) La comunicazione deve indicare altresì la data e l’ora di prima convocazione dell’Assemblea, nonché l'ordine dei lavori proposto dal Comitato Direttivo; deve inoltre indicare la data e l’ora della seconda convocazione.

Art. 8 – Le Assemblee periodiche e locali
1) Le Assemblee periodiche e locali sono istanze consultive e possono essere convocate per proposta del Segretario G. e/o del Comitato Direttivo, ogni qualvolta se ne senta la necessità.
2) Nelle Assemblee locali si discutono temi che, in relazione alle attualità del momento, possano presentare, per Il Segretario G. e per il Comitato Direttivo, la necessità d’una consultazione al fine di seguire una linea in conformità ai desideri, alle aspirazioni e alle necessità degli associati.
3) Le Assemblee locali possono essere convocate, quando se ne senta la necessità, nelle regioni dove esista un congruo numero d’associati o dove si presenti l’opportunità di far conoscere l’Associazione a gruppi d’attrici e attori professionisti anche non associati che richiedano la presenza in loco dei Dirigenti del FAI.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI è composto generalmente da sette o più membri.
2) Il Comitato Direttivo del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI attua le linee culturali e sociali indicate dall’Assemblea Congressuale.
3) Il Comitato Direttivo del F.A.I. è eletto dall’Assemblea Congressuale la quale può decidere il numero dei suoi componenti, fatto salvo il punto 1) del presente afrticolo.
4) Il C.D. è convocato dalla Segreteria almeno ogni quattro/cinque mesi e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dal 30 percento dei suoi componenti;
5) Il Comitato Direttivo può nominare, al suo interno, i Coordinatori di settore (Teatro, Cinema-TV-Radio, Doppiaggio, ecc.) con funzioni di elaborazione di proposte e d’iniziative nell'ambito degli specifici settori dello spettacolo. Ogni Coordinatore può avvalersi d’un gruppo d’associati che volontariamente possano dare il loro contributo nella formulazione delle proposte.
6) Il Comitato Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità, può nominare dei Coordinatori di settore anche all’esterno. I Coordinatori di settore partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.
7) Il Comitato Direttivo esamina, su libera proposta della Segreteria Nazionale, le richieste d’iscrizione e attribuire la qualifica di associato ai richiedenti; a sua discrezione può non accettare l’iscrizione. Il parere del Comitato è insindacabile e vincolante.
8) Il Comitato Direttivo elabora le norme assembleari e il regolamento elettorale, delibera sulle date delle Assemblee.

Art. 10 - La Segreteria Nazionale e il Segretario Generale
1) La Segreteria è l'organo di direzione operativa ed esecutiva del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.
2) Essa è composta da:

a) Il Segretario Generale del F.A.I. Forum Artisti Interpreti;
b) I Segretari Nazionali.

3) Il Segretario Generale e i Segretari Nazionali sono eletti direttamente dall’Assemblea Congressuale per proposta del Comitato Direttivo eletto o per proposta di almeno il 30% degli associati presenti in assemblea. Possono far parte del Comitato Direttivo eletto oppure essere liberamente scelti fra gli altri associati.
4) Nel caso in cui, tra un’assemblea congressuale e l’altra, si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, la carica del Segretario G., tale carica sarà assunta dal membro della Segreteria più anziano su decisione a maggioranza del Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo convocherà, entro e non oltre sei mesi, l’assemblea congressuale straordinaria.
5) Le nomine del Segretario G. e dei membri della Segretaria Nazionale sono valide a maggioranza dei voti dei presenti.
6) La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, assume nella persona del Segretario Generale la direzione quotidiana del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI, delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza, e nomina eventuali collaboratori, sentito il parere vincolante del Comitato Direttivo.
7) Il Segretario Generale, sentito il parere vincolante della Segreteria e del Comitato Direttivo, può nominare, tenendo conto delle risorse disponibili, l’Amministratore/Tesoriere del F.A.I. I compiti e le funzioni dell’Amministratore/Tesoriere sono stabilite dal Comitato Direttivo.
8) Il Segretario G., sentito il parere vincolante della Segreteria e del Comitato Direttivo, convoca l’Assemblea Congressuale.
9) Il Segretario G. è responsabile delle eventuali pubblicazioni del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI.
10) Il Segretario G. ha il compito di esaminare le richieste d’iscrizione e di valutarne, a sua discrezione, l’accettazione; in caso positivo attribuisce al richiedente la qualifica d’associato. Nel caso in cui ritenga la documentazione presentata dal richiedente non sufficientemente aderente alla professionalità richiesta, sottopone la domanda d’iscrizione al parere della Segreteria Nazionale e, in subordine, al Comitato Direttivo.
11) Il Segretario G. ha il compito quotidiano di mantenere i rapporti tra gli associati e il FAI, e di seguirne gli interessi professionali.
12) Il Segretario Generale è il responsabile legale pro tempore del F.A.I.

Art. 11 - La Presidenza Ad Honorem
1) La Presidenza ad honorem è rappresentativa del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI.
2) Essa è nominata, con espresse motivazioni di prestigio, su proposta del Comitato Direttivo e/o per proposta del Segretario Generale e/o della Segreteria Nazionale.
3) Può essere formata da uno a tre membri.
4) Ha esclusive funzioni di rappresentanza esterna e non ha compiti esecutivi.
5) La nomina della Presidenza ad honorem è comunicata agli associati nei modi scelti dalla Segreteria e, preferibilmente, tale nomina è fatta durante le Assemblee Congressuali.

TITOLO III° - PATRIMONIO DEL F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI

Art. 12 - Costituzione del patrimonio
1) Il patrimonio del F.A.I. è costituito:

a) Dalle quote annuali degli associati e non sono restituibili;
b) Dai contributi volontari degli associati;
c) Da donazioni e/o lasciti “una tantum” provenienti da privati o altri soggetti.

2) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve di capitale, durante la vita dell’associazione, salvo diverse disposizioni legislative.
3) Le quote associative, icontributi volontari, le donazioni, i lasciti sono intrasmissibili e non dànno luogo ad alcuna rivalutazione.
4) L’attività, di cui all’Art. 3 del presente Statuto, in conformità all’Art. n. 10 – comma 1 – lettera a) del DLGS 460/1997 1, è sostenuta dall’impegno economico dei singoli associati ai quali è fatto conoscere, all’atto della richiesta d’associazione, lo scopo culturale e l’utilità sociale del F.A.I., e alle quali il richiedente partecipa in piena libertà d’adesione e di volontaria contribuzione.
5) In caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l’eventuale residuo patrimonio sarà attribuito ad altra istanza similare della FISTel CISL secondo le norme di convenzione con la stessa, o altra esterna similare.

Art. 13 – Attività amministrativa
1) L’attività amministrativa del F.A.I. è relativa alle esigenze e alle possibilità economiche del momento. È articolata contabilmente con mezzi tecnici efficaci che assicurino chiarezza, trasparenza e documentazione.
2) L' attività amministrativa è direttamente controllata dagli organismi di controllo della FISTel CISL, i quali possono controllare periodicamente l’amministrazione del F.A.I. e verificarne la regolarità.
3) La Segreteria presenta annualmente al Comitato Direttivo il bilancio consuntivo economico e patrimoniale, nonché il bilancio di previsione per l’anno successivo.

TITOLO IV° - DISCIPLINA

Art. 15 – Provvedimenti disciplinari.
1) Qualora un associato o più associati, con comportamenti in contrasto con lo spirito e i contenuti del presente Statuto, o con comportamenti dannosi alla vita e agli interessi dell’Associazione e degli associati, provochi o provochino danni morali e/o materiali all’Associazione, a gruppi d'associati o a singoli associati, o comunque intralci o intralcino la vita dell’Associazione e delle sue attività, può essere sottoposto o possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari.
2) Le sanzioni disciplinari, sentito l’associato o gli associati sottoposti all’eventuale provvedimento disciplinare, sono comminate dal Comitato Direttivo per proposta scritta circostanziata di uno o più associati, o per proposta circostanziata di uno o più componenti del Comitato Direttivo, o per proposta circostanziata della Segreteria. Le sanzioni disciplinari sono comminate su deliberazione di almeno i due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.
3) Qualora l’associato o gli associati sottoposti a sanzione disciplinare non possano essere sentiti per causa ingiustificata dello stesso o degli stessi, il Comitato Direttivo può procedere nei suoi/loro confronti.
4) È facoltà dell'associato o degli associati colpiti dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della FISTel CISL.
5) Il parere del Collegio dei Probiviri della FISTel CISL è definitivo.
6) In casi di particolare gravità Il Comitato Direttivo può sospendere cautelativamente l'associato o gli associati dalla carica ricoperta e dall'esercizio delle facoltà d’associato, per il tempo strettamente necessario per la decisione sanzionatoria. La sospensione cautelativa va comunque adottata d’ufficio nei confronti degli associati, pubblicamente accusati di reati gravi penali, stabilendo nello stesso tempo le date relative alla sua sospensione.

TITOLO V° - RAPPRESENTANZA LEGALE E VERSO TERZI

Art. 16
a) Il Segretario Generale del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI rappresenta il FAI di fronte a terzi ed in sede di giudizio.
b) In caso d’impedimenti o d’assenza il S. G. può delegare tale rappresentanza ad un componente della Segreteria o del Comitato Direttivo
c) In caso d’impedimento del S.G. la responsabilità politica ed amministrativa dell’Associazione è assunta, pro tempore, dal Segretario nazionale più anziano. Nel caso ciò non fosse possibile, la Segreteria Nazionale può dare pro tempore l’incarico ad un componente della Segreteria o del Direttivo che ne assumerà le responsabilità fino alla convocazione dell’Assemble congressuale straordianaria.
d) La responsabilità legale e verso terzi del S. G. s’intende valida pro tempore e comunque non oltre il mandato conferitogli dall’Assemblea generale che è la sola ad avere la facoltà di rinnovarla.

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