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PROPOSTA
DI STATUTO
APPROVATA
DAL
COMITATO COSTITUENTE
F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI
TITOLO I° - COSTITUZIONE, PRINCIPI E SCOPI
Art. 1
1) È costituito con sede in Roma, il F.A.I. Forum Artisti Interpreti.
2) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti è un’associazione sindacale
nazionale di artisti interpreti professionisti (Attori, Ballerini, Cantanti)
che nelle varie forme produttive dello spettacolo prestano la loro opera professionale
artistica traendone in parte o in tutto il loro reddito personale sia in forma
autonoma sia in forma subordinata.
3) Esso ha carattere sindacale, sociale, artistico, culturale e promozionale.
4) Gli obiettivi, gli scopi, le attività del F.A.I. Forum Artisti Interpreti
sono in conformità al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art.
2
1) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti aderisce alla FISTel CISL secondo i
dispositivi del Patto di affiliazione.
2) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti, tramite la FISTel CISL, aderisce agli
organismi internazionali di settore aderenti alla Confederazione Europea dei
Sindacati C.E.S.
Art. 3
1) Principi e obiettivi del F.A.I. Forum Artisti Interpreti,
in conformità all’Art. n. 5 – comma 1 del DLGS. 460/1997
1, sono:
a)
Promuovere l’istituzione d’un elenco di artisti interpreti che praticano
professionalmente l’attività di artista interprete, e che riconosca
pubblicamente la sua “attività professionale”, e che valorizzi
e incentivi l’occupazione lavorativa su basi professionali e la qualificazione
professionale;
b) La tutela e la dignità culturale, professionale,
morale ed economica dei propri associati e di tutti gli artisti interpreti professionalmente
riconosciuti, nella società italiana ed europea e nei diversi settori
produttivi dello spettacolo e della comunicazione;
c) La tutela della salute degli artisti interpreti nel loro
spirito e nel loro fisico, promuovendo e sostenendo un efficace sistema di sicurezza
sociale nei luoghi di lavoro, nei teatri, negli studi cine-televisivi, negli
studi di registrazione, negli spazi culturali di spettacolo e in ogni luogo
ove si verifichi la produzione e/o la vendita di spettacoli;
d) La garanzia di un equo sistema di assistenza e previdenza
sociale;
e) La diffusione, organizzata istituzionalmente, del patrimonio
artigianale e culturale dello Spettacolo, nelle sue molteplici espressioni,
in tutti i gradi della scuola italiana;
f) La formazione e riqualificazione professionale dei propri
associati;
g) La massima protezione e tutela dei diritti connessi al diritto
d’autore, anche promuovendo l’ampliamento e il miglioramento delle
leggi vigenti;
h) Promuovere la vigilanza sulla diffusione di prodotti audiovisivi
al fine di garantire alle produzioni nazionali ed europee una congrua ed equa
distribuzione e diffusione;
i) Promuovere iniziative sindacali
per una congrua promozione delle attività teatrali nelle programmazioni
televisive, anche incentivando la creazione di canali espressamente congegnati
per una produzione teatrale televisiva;
l) Promuovere iniziative sindacali presso i Ministeri e gli
Enti competenti al fine di incentivare il naturale ricambio generazionale nelle
attività di spettacolo.
2) Gli scopi di cui sopra potranno essere realizzati dal F.A.I.
Forum Artisti Interpreti mediante le seguenti iniziative, in conformità
all’Art. n. 5 – comma 2 del DLGS 460/19971:
a)
La contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro, sia subordinati
sia autonomi, degli artisti interpreti nei settori di produzione dello spettacolo
(Teatro, Cinema/Audiovisivi, Doppiaggio, Locali pubblici, etc) unitamente e
in accordo con la FISTel CISL alla quale il FAI è affiliato;
b) L’assistenza diretta, su delega specifica, nelle vertenze
con i datori di lavoro, seguendo le normative di legge;
c) Accordi di collaborazioni, a titolo gratuito, con studi
professionali per l’interpretazione delle leggi fiscali e contributive
e la loro consultazione, nonché per assicurare servizi di materia fiscale
ai singoli associati; accordi, a titolo gratuito, con studi legali ai fini dell’assistenza
legale dei propri associati e ai fini delle interpretazioni delle leggi riguardanti
i rapporti di lavoro e la materia dello spettacolo;
d) Accordi con enti assicurativi per una maggiore tutela della
salute dei singoli artisti interpreti associati, in caso di malattia, invalidità,
infortunio, disoccupazione parziale e totale, ad integrazione dell’assistenza
pubblica;
e) la partecipazione, ove prevista dalle leggi e dai regolamenti,
negli organismi previsti nelle amministrazioni statali, regionali e locali e
nelle istituzioni ed enti previsti per lo spettacolo;
f) Lo sviluppo d’una politica attiva nell’avviamento
e collocamento al lavoro, nella formazione professionale, nella previdenza,
nell’assistenza e nella sicurezza sul lavoro, concertando con gli Enti
preposti l’adeguamento e l’aggiornamento delle normative;
g) una efficace, continua e propositiva concertazione con l’IMAIE
(Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori);
h) la sollecitazione di provvedimenti legislativi nei settori
e nelle materie di interesse degli artisti interpreti e nelle strutture in cui
il loro lavoro si svolge;
i) la costituzione e/o la collaborazione di/con centri di documentazione
storica che siano strumento continuo di conoscenza e di aggiornamento;
j) l’organizzazione, senza fini di lucro, anche in collaborazione
con altre associazioni culturali e professionali, di convegni, conferenze, dibattiti,
rassegne, che interessino lo spettacolo e la cultura, le tematiche e il lavoro
degli artisti interpreti;
k) le relazioni con le altre associazioni culturali e professionali
dello Spettacolo e della Cultura;
l) Le relazioni internazionali e l’affiliazione alle
organizzazioni internazionali degli artisti interpreti anche tramite le organizzazioni
similari internazionali e la partecipazione ai dibattiti, alle conferenze, ai
seminari internazionali e nazionali.
m) Fornire ai propri associati, nei limiti possibili dell’informazione,
tempestive informazioni sulle audizioni, sulle produzioni in preparazione, sulle
prospettive di lavoro;
n) La sensibilizzazione degli organi di stampa ai fini d’una
maggiore e qualificata informazione sulle produzioni di spettacolo e sulla cultura
dello spettacolo in genere;
o) L’organizzazione, senza fini di lucro, di corsi di
formazione e riqualificazione professionale e seminari riguardanti la categoria,
riservati ai propri associati;
p) L’organizzazione, senza fini di lucro, di audizioni
e provini su parte riservati ai propri associati ai fini dell’inserimento
nel mondo del lavoro, anche tramite l’allestimento di rassegne e di incontri
periodici;
q) L’organizzazione di un sito Internet adeguatamente
costruito e contenente le informazioni sindacali, culturali e sociali riguardanti
la categoria e, a scopo promozionale e professionale, le schede degli associati
qualora ne abbiano permesso la pubblicazione.
Art. 4
Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti considera importante il pieno conseguimento
dell’unità associativa e sindacale degli artisti interpreti, come
strumento di beneficio complessivo per la categoria.
A tale scopo il F.A.I. è teso a praticare una politica sindacale assieme
alle altre organizzazioni sindacali degli artisti-interpreti, ricercando e proponendo
punti di accordo possibili e praticabili.
Art. 5
1) Il F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI attua, in piena autonomia, la sua linea
associativa culturale e sociale. Nelle politiche contrattuali collettive si
rapporta e si raccorda con la FISTel CISL alla quale è affiliato. Elabora
con la FISTEL CISL linee concordate d’intervento. Afferma la propria piena
autonomia di valutazione e di condotta nei confronti delle istituzioni e dei
soggetti politici.
2) A tutte le riunioni degli organi del F.A.I. Forum Artisti Interpreti possono
liberamente partecipare i rappresentanti della FISTel CISL.
TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 6
1. Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti è organizzato
sulla massima partecipazione dei suoi associati. Gli artisti interpreti dei
Paesi della Comunità Europea possono associarsi al F.A.I. Forum Artisti
Interpreti.
2. L'associazione al F.A.I. Forum Artisti Interpreti è
volontaria e si effettua:
a) con la compilazione della scheda professionale/anagrafica nel rispetto della
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3, e sue successive modificazioni;
b) con la consegna del proprio curriculum professionale e con la consegna delle
proprie fotografie qualora gli associati abbiano dato l’autorizzazione
a pubblicare sul sito internet la scheda professionale;
c) con l’acquisto della tessera FAI (permanente) e della tessera confederale
della FISTel (annua);
d) con il pagamento della quota sociale annua il cui costo è annualmente
stabilito dal Comitato Direttivo. La quota annuale è valida per dodici
mesi consecutivi a partire dalla data del versamento.
3.
La quota annuale sociale dà la facoltà di usufruire dei servizi
offerti dal F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI e dalla FISTel per l’intero
periodo della sua validità.
4. L’ammissione a socio è condizionata dai seguenti
criteri essenziali:
a)
Conoscenza del presente Statuto;
b) Qualifica professionale del richiedente, conseguita secondo le norme stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, dalle norme di qualificazione
vigenti nei Paesi Europei;
c) Qualifica professionale conseguita nelle scuole e accademie
riconosciute in Italia e nei Paesi europei o dalle Regioni o dagli Enti Locali;
d) Qualifica professionale conseguita presso scuole private
italiane, europee e di altri paesi, di rilevante carattere professionale e pubblicamente
riconosciuto;
e) Qualifica d’allievo quando si dimostri:
- d’aver partecipato ad uno o più spettacoli teatrali, riprese
cinematografiche o audiovisive in genere od essere in procinto a parteciparvi
avendo sottoscritto un regolare contratto di scrittura,
- di frequentare una scuola di formazione pubblica o privata, di rilevanza nazionale
o internazionale, di rilevanza locale;
f) Nei casi di cui alle lettere d) ed e) la domanda d’iscrizione
è valutata discrezionalmente dalla Segreteria ed è sottoposta
al parere del Comitato Direttivo;
5. Ogni associato partecipa in parità di diritti, personalmente
o per mezzo di delega, espressamente affidata ad altro associato, alle decisioni
assembleari del Forum e può essere nominato negli organi direttivi;
6. Nel F.A.I. Forum Artisti Interpreti è garantita
la libertà di espressione, il rispetto delle opinioni e della fede religiosa
di ciascuno, senza pregiudizi e restrizioni di etnia, di condizione ed orientamento
sessuale, di appartenenza politica;
7. Ogni associato al F.A.I. ha il diritto di esprimere la propria
opinione sulla formazione degli organi direttivi, senza pregiudicare e offendere
le singole personalità;
8. Ogni associato può candidarsi nella lista o nelle
liste eventualmente presentate all’assemblea congressuale.
9. Ogni associato è libero di recedere in qualsiasi
momento dalla condizione di associato, inviando una comunicazione scritta raccomandata
alla Segreteria. Il mancato pagamento della quota sociale annua e/o dei contributi
sindacali sono considerati come volontario recesso. È tollerato un ritardo
massimo di quattro mesi.
Art.
7
1. Tutte le cariche sono elettive; esse sono volontarie e non sono fonte di
reddito per i singoli membri.
2. Sono Organi direttivi del FAI FORUM ARTISTI INTERPRETI:
a. L’Assemblea Congressuale,
b. Il Comitato Direttivo,
c. La Segreteria Nazionale.
3. Sono Organi di controllo del FAI:
a.
Quelli previsti dallo Statuto della FISTEL CISL (Collegio dei
Sindaci e Collegio dei Probi Viri)
4. Sono Organi consultivi del FAI:
a. Le Assemblee periodiche locali e/o nazionali;
5. Sono Organi onorifici del FAI:
a. La Presidenza Ad Honorem;
Art. 7 - L’Assemblea Congressuale
1) Sono compiti dell’Assemblea Congressuale, in quanto
massimo organo del FAI:
a) Indicare le linee generali, culturali e sociali, del F.A.I.
FORUM ARTISTI INTERPRETI.
b) Nominare il Comitato Direttivo.
c) Nominare la Segreteria su proposta del Comitato Direttivo
d) Nominare il Segretario Generale su proposta della Segreteria.
g) L’Assemblea Congressuale può direttamente presentare,
con l’adesione di almeno il 30% dei presenti, le proposte per le nomine
di cui alle lettere c), d) del presente comma 1)
2) L’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto,
sulle adesioni e/o convenzioni con organizzazioni nazionali ed internazionali,
sullo scioglimento del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI; tali decisioni sono
valide:
- se, in prima votazione, ottengono la maggioranza qualificata dei due terzi
più uno (sessantasei per cento più uno) dei presenti,
- se, in seconda e ultima votazione, ottengono la maggioranza del cinquanta
per cento più uno dei presenti
Tra una votazione e l’altra deve intercorrere uno spazio di tempo non
inferiore ai venti minuti. In questo periodo il Presidente dell’Assemblea
può, a sua discrezione, avviare il dibattito sulle proposte in votazione.
3) L’Assemblea Congressuale è convocata dal Segretario
Generale ogni quattro anni e straordinariamente ogni qualvolta la sua convocazione
sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno il trenta per cento
degli associati.
4) La convocazione dell’Assemblea Congressuale e il relativo
Regolamento sono comunicati dalla Segreteria almeno sessanta giorni prima della
data dell’Assemblea. Tali informazioni sono trasmesse agli associati tramite
almeno tre delle seguenti modalità:
a) affissione della convocazione sulla bacheca della sede o
per posta,
b) I bollettini di informazione,
c) Fax o e-mail,
d) Pubblicazione sul sito web.
5) La comunicazione deve indicare altresì la data e
l’ora di prima convocazione dell’Assemblea, nonché l'ordine
dei lavori proposto dal Comitato Direttivo; deve inoltre indicare la data e
l’ora della seconda convocazione.
Art. 8 – Le Assemblee periodiche e locali
1) Le Assemblee periodiche e locali sono istanze consultive
e possono essere convocate per proposta del Segretario G. e/o del Comitato Direttivo,
ogni qualvolta se ne senta la necessità.
2) Nelle Assemblee locali si discutono temi che, in relazione
alle attualità del momento, possano presentare, per Il Segretario G.
e per il Comitato Direttivo, la necessità d’una consultazione al
fine di seguire una linea in conformità ai desideri, alle aspirazioni
e alle necessità degli associati.
3) Le Assemblee locali possono essere convocate, quando se
ne senta la necessità, nelle regioni dove esista un congruo numero d’associati
o dove si presenti l’opportunità di far conoscere l’Associazione
a gruppi d’attrici e attori professionisti anche non associati che richiedano
la presenza in loco dei Dirigenti del FAI.
Art. 9 - Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI
è composto generalmente da sette o più membri.
2) Il Comitato Direttivo del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI
attua le linee culturali e sociali indicate dall’Assemblea Congressuale.
3) Il Comitato Direttivo del F.A.I. è eletto dall’Assemblea
Congressuale la quale può decidere il numero dei suoi componenti, fatto
salvo il punto 1) del presente afrticolo.
4) Il C.D. è convocato dalla Segreteria almeno ogni
quattro/cinque mesi e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dal 30
percento dei suoi componenti;
5) Il Comitato Direttivo può nominare, al suo interno,
i Coordinatori di settore (Teatro, Cinema-TV-Radio, Doppiaggio, ecc.) con funzioni
di elaborazione di proposte e d’iniziative nell'ambito degli specifici
settori dello spettacolo. Ogni Coordinatore può avvalersi d’un
gruppo d’associati che volontariamente possano dare il loro contributo
nella formulazione delle proposte.
6) Il Comitato Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità,
può nominare dei Coordinatori di settore anche all’esterno. I Coordinatori
di settore partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di
voto.
7) Il Comitato Direttivo esamina, su libera proposta della
Segreteria Nazionale, le richieste d’iscrizione e attribuire la qualifica
di associato ai richiedenti; a sua discrezione può non accettare l’iscrizione.
Il parere del Comitato è insindacabile e vincolante.
8) Il Comitato Direttivo elabora le norme assembleari e il
regolamento elettorale, delibera sulle date delle Assemblee.
Art. 10 - La Segreteria Nazionale e il Segretario Generale
1) La Segreteria è l'organo di direzione operativa ed esecutiva del F.A.I.
FORUM ARTISTI INTERPRETI e risponde della propria attività al Comitato
Direttivo.
2) Essa è composta da:
a) Il Segretario Generale del F.A.I. Forum Artisti Interpreti;
b) I Segretari Nazionali.
3) Il Segretario Generale e i Segretari Nazionali sono eletti
direttamente dall’Assemblea Congressuale per proposta del Comitato Direttivo
eletto o per proposta di almeno il 30% degli associati presenti in assemblea.
Possono far parte del Comitato Direttivo eletto oppure essere liberamente scelti
fra gli altri associati.
4) Nel caso in cui, tra un’assemblea congressuale e l’altra,
si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, la carica del Segretario G., tale
carica sarà assunta dal membro della Segreteria più anziano su
decisione a maggioranza del Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo
convocherà, entro e non oltre sei mesi, l’assemblea congressuale
straordinaria.
5) Le nomine del Segretario G. e dei membri della Segretaria
Nazionale sono valide a maggioranza dei voti dei presenti.
6) La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo,
assume nella persona del Segretario Generale la direzione quotidiana del F.A.I.
FORUM ARTISTI INTERPRETI, delibera su tutte le questioni che rivestano carattere
d'urgenza, e nomina eventuali collaboratori, sentito il parere vincolante del
Comitato Direttivo.
7) Il Segretario Generale, sentito il parere vincolante della
Segreteria e del Comitato Direttivo, può nominare, tenendo conto delle
risorse disponibili, l’Amministratore/Tesoriere del F.A.I. I compiti e
le funzioni dell’Amministratore/Tesoriere sono stabilite dal Comitato
Direttivo.
8) Il Segretario G., sentito il parere vincolante della Segreteria
e del Comitato Direttivo, convoca l’Assemblea Congressuale.
9) Il Segretario G. è responsabile delle eventuali pubblicazioni
del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI.
10) Il Segretario G. ha il compito di esaminare le richieste
d’iscrizione e di valutarne, a sua discrezione, l’accettazione;
in caso positivo attribuisce al richiedente la qualifica d’associato.
Nel caso in cui ritenga la documentazione presentata dal richiedente non sufficientemente
aderente alla professionalità richiesta, sottopone la domanda d’iscrizione
al parere della Segreteria Nazionale e, in subordine, al Comitato Direttivo.
11) Il Segretario G. ha il compito quotidiano di mantenere
i rapporti tra gli associati e il FAI, e di seguirne gli interessi professionali.
12) Il Segretario Generale è il responsabile legale
pro tempore del F.A.I.
Art.
11 - La Presidenza Ad Honorem
1) La Presidenza ad honorem è rappresentativa del F.A.I. FORUM ARTISTI
INTERPRETI.
2) Essa è nominata, con espresse motivazioni di prestigio, su proposta
del Comitato Direttivo e/o per proposta del Segretario Generale e/o della Segreteria
Nazionale.
3) Può essere formata da uno a tre membri.
4) Ha esclusive funzioni di rappresentanza esterna e non ha compiti esecutivi.
5) La nomina della Presidenza ad honorem è comunicata agli associati
nei modi scelti dalla Segreteria e, preferibilmente, tale nomina è fatta
durante le Assemblee Congressuali.
TITOLO
III° - PATRIMONIO DEL F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI
Art.
12 - Costituzione del patrimonio
1) Il patrimonio del F.A.I. è costituito:
a) Dalle quote annuali degli associati e non sono restituibili;
b) Dai contributi volontari degli associati;
c) Da donazioni e/o lasciti “una tantum” provenienti
da privati o altri soggetti.
2) Il F.A.I. Forum Artisti Interpreti non può distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve di capitale, durante
la vita dell’associazione, salvo diverse disposizioni legislative.
3) Le quote associative, icontributi volontari, le donazioni,
i lasciti sono intrasmissibili e non dànno luogo ad alcuna rivalutazione.
4) L’attività, di cui all’Art. 3 del presente
Statuto, in conformità all’Art. n. 10 – comma 1 – lettera
a) del DLGS 460/1997 1, è sostenuta dall’impegno economico dei
singoli associati ai quali è fatto conoscere, all’atto della richiesta
d’associazione, lo scopo culturale e l’utilità sociale del
F.A.I., e alle quali il richiedente partecipa in piena libertà d’adesione
e di volontaria contribuzione.
5) In caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’Art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l’eventuale residuo
patrimonio sarà attribuito ad altra istanza similare della FISTel CISL
secondo le norme di convenzione con la stessa, o altra esterna similare.
Art.
13 – Attività amministrativa
1) L’attività amministrativa del F.A.I. è
relativa alle esigenze e alle possibilità economiche del momento. È
articolata contabilmente con mezzi tecnici efficaci che assicurino chiarezza,
trasparenza e documentazione.
2) L' attività amministrativa è direttamente
controllata dagli organismi di controllo della FISTel CISL, i quali possono
controllare periodicamente l’amministrazione del F.A.I. e verificarne
la regolarità.
3) La Segreteria presenta annualmente al Comitato Direttivo
il bilancio consuntivo economico e patrimoniale, nonché il bilancio di
previsione per l’anno successivo.
TITOLO IV° - DISCIPLINA
Art. 15 – Provvedimenti disciplinari.
1) Qualora un associato o più associati, con comportamenti in contrasto
con lo spirito e i contenuti del presente Statuto, o con comportamenti dannosi
alla vita e agli interessi dell’Associazione e degli associati, provochi
o provochino danni morali e/o materiali all’Associazione, a gruppi d'associati
o a singoli associati, o comunque intralci o intralcino la vita dell’Associazione
e delle sue attività, può essere sottoposto o possono essere sottoposti
a sanzioni disciplinari.
2) Le sanzioni disciplinari, sentito l’associato o gli associati sottoposti
all’eventuale provvedimento disciplinare, sono comminate dal Comitato
Direttivo per proposta scritta circostanziata di uno o più associati,
o per proposta circostanziata di uno o più componenti del Comitato Direttivo,
o per proposta circostanziata della Segreteria. Le sanzioni disciplinari sono
comminate su deliberazione di almeno i due terzi dei componenti del Comitato
Direttivo.
3) Qualora l’associato o gli associati sottoposti a sanzione disciplinare
non possano essere sentiti per causa ingiustificata dello stesso o degli stessi,
il Comitato Direttivo può procedere nei suoi/loro confronti.
4) È facoltà dell'associato o degli associati colpiti dai provvedimenti
disciplinari presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della FISTel CISL.
5) Il parere del Collegio dei Probiviri della FISTel CISL è definitivo.
6) In casi di particolare gravità Il Comitato Direttivo può sospendere
cautelativamente l'associato o gli associati dalla carica ricoperta e dall'esercizio
delle facoltà d’associato, per il tempo strettamente necessario
per la decisione sanzionatoria. La sospensione cautelativa va comunque adottata
d’ufficio nei confronti degli associati, pubblicamente accusati di reati
gravi penali, stabilendo nello stesso tempo le date relative alla sua sospensione.
TITOLO
V° - RAPPRESENTANZA LEGALE E VERSO TERZI
Art. 16
a) Il Segretario Generale del F.A.I. FORUM ARTISTI INTERPRETI
rappresenta il FAI di fronte a terzi ed in sede di giudizio.
b) In caso d’impedimenti o d’assenza il S. G. può
delegare tale rappresentanza ad un componente della Segreteria o del Comitato
Direttivo
c) In caso d’impedimento del S.G. la responsabilità
politica ed amministrativa dell’Associazione è assunta, pro tempore,
dal Segretario nazionale più anziano. Nel caso ciò non fosse possibile,
la Segreteria Nazionale può dare pro tempore l’incarico ad un componente
della Segreteria o del Direttivo che ne assumerà le responsabilità
fino alla convocazione dell’Assemble congressuale straordianaria.
d) La responsabilità legale e verso terzi del S. G.
s’intende valida pro tempore e comunque non oltre il mandato conferitogli
dall’Assemblea generale che è la sola ad avere la facoltà
di rinnovarla.
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